Aste telematiche giudiziarie

L’era digitale nelle aste telematiche giudiziarie

Il giorno 11 aprile 2018 rappresenta l’ormai storica data di inizio dell’era telematica delle aste per le procedure esecutive giudiziarie.

L’asta immobiliare rappresenta una procedura dismissiva che si realizza mediante offerte e si conclude con la vendita del bene al migliore offerente. Le aste immobiliari possono essere di due tipi: giudiziarie e di dismissione del patrimonio pubblico. L’asta immobiliare giudiziaria, nel processo esecutivo o fallimentare, è una particolare forma d’asta che realizza la vendita forzata di uno o più beni di proprietà della persona fisica o giuridica, detta esecutato, che subisce l’espropriazione del bene a causa di debiti insoluti; si tiene presso il tribunale o presso le sedi dei professionisti delegati dal giudice delle esecuzioni. Per la gestione dell'asta telematica con la nostra piattaforma Gestione Aste Pubbliche consultare la pagina Info professionisti.

Come prescritto dall’art 569 del c.p.c., “il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”.

Inoltre, dal 18 luglio 2017 è entrato in funzione il portale del Ministero di Giustizia anche detto “PVP”  sul quale devono essere pubblicati gli avvisi di tutte le procedure giudiziarie ai sensi del Decreto Legge 83/15 (come convertito dalla Legge 132/15).

La Pubblicità e la gestione della vendita telematica

Con il PDG 3.05.2017 il Ministero della Giustizia ha disposto l’iscrizione del sito internet Vendite Pubbliche Notarili, realizzato da Notartel S.p.A. società informatica del notariato italiano, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del DM 31 ottobre 2006.

Notartel è, inoltre, soggetto accreditato, dal Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, in base al D.M. 31 ottobre 2006, ed è iscritta dal 9 novembre 2017 al numero progressivo 10 del Registro dei Gestori della vendita telematica e autorizzata a effettuare la gestione delle vendite giudiziarie per tutti i Tribunali appartenenti ai Distretti di Corte d'Appello italiani.

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 32/2015, è possibile svolgere le aste giudiziarie telematiche secondo tre tipologie:

  • Vendita sincrona telematica: alla quale è possibile partecipare solo formulando l’offerta telematica firmata digitalmente ed inviata via pec secondo quanto previsto dal portale del Ministero (PVP). La modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita senza incanto, prevede che i rilanci vengano formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del professionista delegato e di tutti gli offerenti.
  • Vendita sincrona mista: alla quale è possibile partecipare sia tramite offerta cartacea, da depositare presso il Professionista delegato, che telematica in modo analogo a quanto indicato per la vendita sincrona telematica. Lo svolgimento dell'incanto o della gara tra offerenti, nell’asta senza incanto, prevede che i rilanci possano essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al Professionista delegato.
  • Vendita asincrona: alla quale è possibile partecipare solo tramite offerta telematica, firmata digitalmente ed inviata via pec secondo quanto previsto dal portale del Ministero (PVP). La modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita senza incanto, prevede che i rilanci vengano formulati esclusivamente in via telematica in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del Professionista delegato. Negli avvisi di vendita è sempre indicato se siano o meno previsti dei prolungamenti temporali in caso di offerte pervenute in prossimità del termine di scadenza prefissato.


Chi partecipa alle aste giudiziarie

Qualsiasi persona fisica o giuridica (società o enti), ad eccezione del debitore, può partecipare all’asta mediante un’offerta segreta al fine di aggiudicarsi la proprietà del bene messo all’asta. Partecipa all’asta giudiziaria colui che intende realizzare un acquisto sicuro, che potrebbe rivelarsi anche conveniente.

Può essere conveniente, in quanto, nelle procedure esecutive svolte con il nuovo rito,  è consentito depositare offerte al 75% del prezzo base d’asta determinato dalla stima del perito (CTU). Inoltre, ogni volta che un’asta va deserta, ossia quando il bene immobile non viene aggiudicato, esso verrà rimesso all’asta a distanza di alcuni mesi ad un prezzo base ridotto del 25%. Con la legge 162/2014 è stato posto un limite al ribasso del prezzo di vendita dell’immobile pignorato introducendo, all’art. 164 bis delle disposizioni attuative del codice civile, la previsione che quando si ritiene che della vendita dell’immobile non consegua un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie, deve essere disposta la chiusura anticipata del provvedimento.

L’asta è anche una modalità di acquisto trasparente poiché la perizia, ossia la “fotografia” dello stato e delle condizioni del bene, è sempre pubblicata nell’avviso; inoltre, al momento del trasferimento della proprietà il giudice delle esecuzioni ordinerà che le ipoteche e i pignoramenti siano cancellati, così che l’aggiudicatario ottenga la proprietà del bene libero da pesi e gravami.

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